Avvocato Domenico Esposito
 

 

 

 

LA GIURISDIZIONE SULLE IMPUGNAZIONI DELLE ISCRIZIONI DI IPOTECA SU IMMOBILI O FERMO DI BENI MOBILI E’ DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

 

 

Il D.L. 223/2006 art. 35 co. 26 quinquies stabilisce che le impugnazioni che riguardano iscrizioni di ipoteca su beni immobili o fermo di beni mobili ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973 appartengono alla giurisdizione tributaria e sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale. 

 

 

Tribunale di Savona 20 marzo 2007 – Est. Acquarone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.9.2006  G. A. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro l’INPS-SCCI e la Sestri Spa indicando che le era stato notificato in data 2.9.2006 provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura Honda Jazz tg. … e dell’autovettura Honda Civic tg. …; che detto provvedimento faceva seguito all’emissione delle cartelle di pagamento n. 10320000002606914000 dell’importo di € 1.582,81= a titolo di contributi previdenziali artigiani e somme aggiuntive INPS e n. 10320010055918638000 dell’importo di € 3.627,84= a titolo di registro e somme aggiuntive INPS; rilevava che il provvedimento di fermo risultava illegittimo per mancata attuazione del regolamento previsto dall’art. 86 del D.P.R. n. 602.1973 e per violazione del diritto di difesa non contenendo le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre eventuale opposizione; contestava, inoltre, il difetto di motivazione e la mancanza del preventivo invito dell’intimazione ad adempiere; ancora eccepiva l’intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla cartelle esattoriali in forza delle quali il fermo era stato emesso.

Chiedeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del fermo amministrativo, dichiararsi l’illegittimità della procedura.

Si costituiva in giudizio l’INPS-SCCI contestando le allegazioni attoree, eccependo in via preliminare l’intervenuto decorso del termine per fare valere eventuali vizi dei titoli portati in cartella e, comunque, rilevando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Si costituiva altresì la Sestri Spa che eccepiva il il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e la tardività delle eccezioni sollevate dal  G. circa i titoli portati in cartella ed il contenuto della stessa.

All’udienza del 20.3.2007, trattandosi di causa non necessitante di attività istruttoria, i legali procedevano alla discussione e la vertenza veniva decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che tutte le doglianze del  G. afferenti i motivi in forza dei quali sono state formate le cartelle esattoriali a seguito delle quali il provvedimento di fermo amministrativo delle sue autovetture è stato emesso (in particolare l’eccezione di intervenuta prescrizione), appaiono sollevate tardivamente trattandosi di provvedimenti regolarmente notificati e non opposti tempestivamente.

La sola questione dell’eventuale illegittimità del contenuto del provvedimento di fermo amministrativo potrebbe essere astrattamente vagliata da questo Giudice; tuttavia il Legislatore con l’art. 35 comma 26 quinques del D.L. n. 223.2006 (entrato in vigore in data 4.7.2006 e successivamente convertito nella legge n. 248.2006, entrata in vigore il 12.8.2006), con conseguente modifica dell’art. 19 comma 1 del D.L.vo n. 546.1992, ha espressamente previsto la sussistenza della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale per tutte le impugnazioni che riguardano iscrizioni di ipoteca su beni immobili o fermo di beni mobili ex art. 86 D.P.R. n. 602.1973.

Da tale modifica normativa deriva la carenza di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria Ordinaria, trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione della Commissione Provinciale Tributaria territorialmente competente, con conseguente revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento di fermo amministrativo disposta da questo Giudice del Lavoro.

Circa le spese processuali, tenuto conto della circostanza che la normativa che ha determinato lo spostamento della giurisdizione a favore della Commissione Tributaria Provinciale, è entrata in vigore poco tempo prima rispetto all’instaurazione del presente giudizio, ritiene questo Giudicante che sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle stesse.

Sentenza esecutiva ex lege.

P. Q. M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo

DICHIARA

la carenza di giurisdizione dell’A.G.O. trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione della Commissione Provinciale tributaria territorialmente competente;

COMPENSA

integralmente le spese di lite tra le parti.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Savona, oggi 20.3.2007